LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 4
Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione della Giunta sull'attività dell'organo regionale di controllo.
A tal fine il Comitato regionale e ciascuna sezione inviano, al termine di ogni anno, alla Giunta ed al Consiglio una propria relazione sull'attività svolta, previa eventuale conferenza dei presidenti.