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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 6
Le sezioni provinciali o circondariali, costituite con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 58, III comma dello Statuto, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti ospedalieri provinciali, degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali di zona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza, nonchè degli altri enti locali a tal fine indicati da leggi statali, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.
Esercitano parimenti il controllo sugli atti di partecipanze agrarie, università agrarie, consorzi per le strade vicinali di uso pubblico nonchè di associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.

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