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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 8
Il presidente della Giunta regionale nomina il Comitato e le sezioni e designa, per ciascuno di essi, un funzionario della Regione ad espletare le funzioni di segretario.
Fissa con proprio provvedimento la data dell'insediamento dell'organo di controllo.
Le adunanze del Comitato e delle sezioni, fino all'elezione dei loro presidenti, sono presiedute dal componente effettivo più anziano di età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

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