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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 9
Il Comitato e le sezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente fra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.
A parità di voti, risulta eletto l'esperto che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, a parità di questi voti, l'esperto più anziano di età.
Il presidente dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura regionale.

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