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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Titolo II
COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 5
Il Comitato regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei consorzi di cui fanno parte le province e degli enti ospedalieri regionali.
Art. 6
Le sezioni provinciali o circondariali, costituite con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 58, III comma dello Statuto, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti ospedalieri provinciali, degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali di zona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza, nonchè degli altri enti locali a tal fine indicati da leggi statali, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.
Esercitano parimenti il controllo sugli atti di partecipanze agrarie, università agrarie, consorzi per le strade vicinali di uso pubblico nonchè di associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.
Art. 7
I casi di incompatibilità con l'ufficio di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dalla legge della Repubblica che disciplina la costituzione dell'organo stesso.
Art. 8
Il presidente della Giunta regionale nomina il Comitato e le sezioni e designa, per ciascuno di essi, un funzionario della Regione ad espletare le funzioni di segretario.
Fissa con proprio provvedimento la data dell'insediamento dell'organo di controllo.
Le adunanze del Comitato e delle sezioni, fino all'elezione dei loro presidenti, sono presiedute dal componente effettivo più anziano di età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
Art. 9
Il Comitato e le sezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente fra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.
A parità di voti, risulta eletto l'esperto che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, a parità di questi voti, l'esperto più anziano di età.
Il presidente dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura regionale.
Art. 10
In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal componente effettivo più anziano fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
In caso di impedimento o di assenza anche del componente effettivo più anziano, assume le funzioni di presidente il terzo componente effettivo.
In caso di impedimento o di assenza di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.
L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità di data di nomina, dal numero dei voti riportati. A parità di voti, prevale l'età.
Art. 11
In caso di impedimento o di assenza, il componente effettivo fra quelli eletti dal Consiglio regionale è sostituito dal componente elettivo supplente più anziano.
Per la valutazione dell'anzianità si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 12
Quando all'ordine del giorno del Comitato o delle sezioni figurino atti indicati nell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, il presidente convoca anche il medico provinciale rispettivamente del capoluogo della regione o dei capoluoghi di ciascuna provincia.
Art. 13
I componenti dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste da legge della Repubblica.
Nei casi previsti dal comma precedente, la causa di decadenza è contestata dal presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente.
Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del Comitato o della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità.
Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della Giunta regionale al Commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'Amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.
Art. 14
Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del Comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al presidente della Giunta regionale.
Art. 15
Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

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