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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Titolo III
DELLE ADUNANZE
Art. 16
Nel corso delle adunanze possono, su richiesta di ciascun componente, essere sentiti funzionari dell'organo di controllo per informazioni e chiarimenti su singoli affari in trattazione.
L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti a mezzo lettera contenente anche l'indicazione della data e dell'ora fissate per la convocazione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, mediante avviso anche telefonico ai componenti, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno di essi si oppone. Può altresì deliberare, con voto unanime dei presenti, di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all' ordine del giorno.
Art. 17
L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.
Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.
Art. 18
Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia semplice o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo e, qualora sia direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.
Art. 19
La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno due giorni, non festivi, precedenti la data fissata per l'adunanza, salvo il caso di convocazione d' urgenza.
In quest' ultimo caso la documentazione deve essere disponibile almeno ventiquattro ore prima della seduta.
Art. 20
Il presidente può assegnare ai componenti dello organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 21
Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale, indicando i nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza.
Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le indicazioni da lui rese durante la adunanza nella forma testuale da lui dettata.
I verbali sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.
Di essi si dà lettura ai fini dell'approvazione da fare constare a verbale nel corso della seduta successiva.
Art. 22
I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.
Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autentica.
Art. 23
La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi nello stesso giorno il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 24
Il Comitato e le sezioni debbono ammettere i rappresentanti degli enti sottoposti al controllo, che ne abbiano fatto richiesta, a partecipare, con diritto di parola, alle sedute nelle quali si esaminano le deliberazioni che riguardano gli enti rappresentati; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
I rappresentanti degli enti suddetti hanno facoltà di farsi accompagnare da altri amministratori e di farsi assistere da funzionari.
La discussione conclusiva e la conseguente decisione del Comitato e delle sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.
Art. 25
L'annullamento per illegittimità degli atti sottoposti al controllo è pronunciato entro venti giorni dal ricevimento degli stessi, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio riscontrato.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.
Ove l'organo di controllo chieda all'ente locale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, i termini suddetti, rispettivamente di venti o di quaranta giorni, vengono interrotti. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, oppure di quaranta giorni quando si tratti di bilanci.
L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è formulata e comunicata entro il termine di cui al I o al II comma, e per una sola volta.
La decorrenza del termine è provata dal timbro - data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo.
Art. 26
Quando l'organo di controllo ritenga di formulare osservazioni sul merito di una deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, deve, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, invitare con ordinanza motivata gli enti interessati a riprenderla in esame.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.
L'atto di conferma senza modificazioni della deliberazione da parte dell'ente locale comporta conferma della propria precedente motivazione.
L'ulteriore esame è limitato ai vizi di legittimità propri dell'atto di conferma e deve effettuarsi in tutti i casi nel termine di venti giorni.
L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è disciplinata secondo le modalità di cui al III, IV e V comma dell'articolo precedente.
Art. 27
Il Comitato e le sezioni sono tenuti ad adottare le ordinanze di rinvio per il riesame o di annullamento nei termini perentori stabiliti dalla legge.
In mancanza della tempestiva adozione dei predetti provvedimenti, le deliberazioni degli enti locali devono intendersi esecutive ad ogni effetto.
Parimenti, le deliberazioni divengono esecutive quando i provvedimenti dell'organo di controllo vengono adottati dopo che i predetti termini sono trascorsi.
Art. 28
I provvedimenti dell'organo di controllo, di cui all'articolo precedente, devono essere comunicati tempestivamente.
I provvedimenti adottati allo scadere dei termini perentori stabiliti dalla legge sono comunicati immediatamente per via telegrafica. In tal caso la comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio per riesame ovvero di annullamento. L'organo di controllo, entro cinque giorni, comunica il testo integrale del provvedimento adottato.
Art. 29
I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.
Art. 30
Il Comitato o le sezioni trasmettono al Presidente della Giunta gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della rappresentanza in giudizio della Regione.

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