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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Titolo IV
ORDINAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI SUOI UFFICI
Art. 31
Il presidente del Comitato o della sezione formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
formula, d' intesa con gli altri componenti del Comitato o della sezione, proposte alla Giunta regionale circa il personale e il fabbisogno di spesa.
L'attività del Comitato e delle sezioni è diretta dai rispettivi presidenti secondo le norme della presente legge.
Art. 32
I componenti del Comitato e quelli delle sezioni debbono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti ai quali siano direttamente interessati.
Art. 33
La sede, gli apparati degli uffici e l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.
Fermo lo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o della sezione cui è destinato.
Art. 34
Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del presidente, provvede agli incombenti che gli siano da questi commessi per il regolare funzionamento dell'organo.
Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dell'organo di controllo e del suo presidente oltrechè del personale degli uffici dell'organo stesso.
Nel caso di assenza o di impedimento del segretario, le sue funzioni sono svolte da un funzionario tra quelli più elevati in grado addetti all'organo, designato dal presidente del Comitato di controllo o della sezione decentrata.
Art. 35
Le disposizioni del regolamento 29 febbraio 1972, n. 3, sono abrogate.
Art. 36
Le spese per il personale e per il funzionamento e mantenimento degli uffici di cui al precedente articolo 33, sono autorizzate per l'esercizio 1974 nei limiti di somma di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica III - " Spese per il funzionamento degli organi di controllo " della sezione I, titolo I.

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