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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 11

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NN. 7- 8- 9- 10- 11", E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE STESSA

(Legge di interpretazione autentica e di pura modifica.

Vedi note agli articoli 4 e 5 e articolo 3 L.R. 11 ottobre 1972 n. 9)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 5 marzo 1974

Art. 2
Decisione dei ricorsi in materia sanitaria
I ricorsi in materia sanitaria, di cui all'articolo 357 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono decisi dalla Giunta regionale.

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