LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 11
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 , NN. 7- 8- 9- 10- 11", E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE STESSA
(Legge di interpretazione autentica e di pura modifica.
Vedi note agli articoli 4 e 5 e articolo 3 L.R. 11 ottobre 1972 n. 9)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 5 marzo 1974
Art. 3
Costituzione o scioglimento di consorzi facoltativi
Alla lettera d) dell'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, si aggiunge:
" provvede alla costituzione o allo sciogliemnto di consorzi facoltativi tra enti locali operanti nelle materie di competenza regionale ".