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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 11

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NN. 7- 8- 9- 10- 11", E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE STESSA

(Legge di interpretazione autentica e di pura modifica.

Vedi note agli articoli 4 e 5 e articolo 3 L.R. 11 ottobre 1972 n. 9)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 5 marzo 1974

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica
Art. 2 - Decisione dei ricorsi in materia sanitaria
Art. 3 - Costituzione o scioglimento di consorzi facoltativi
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica
Le funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, comprendono sia le funzioni trasferite sia le funzioni delegate di cui all'articolo 1 della stessa legge.
Art. 2
Decisione dei ricorsi in materia sanitaria
I ricorsi in materia sanitaria, di cui all'articolo 357 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono decisi dalla Giunta regionale.
Art. 3
Costituzione o scioglimento di consorzi facoltativi
Alla lettera d) dell'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, si aggiunge:
" provvede alla costituzione o allo sciogliemnto di consorzi facoltativi tra enti locali operanti nelle materie di competenza regionale ".
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 marzo 1974

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