LEGGE REGIONALE 06 marzo 1974, n. 12
NORME PER IL PIANO REGIONALE OSPEDALIERO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 7 marzo 1974
Art. 4
Partecipazione alla formulazione del piano regionale
Alla formulazione del piano regionale ospedaliero concorrono gli enti locali, gli enti ospedalieri, le università, le organizzazioni sindacali e le altre organizzazioni interessate al processo di formazione, attuazione e adeguamento del piano regionale ospedaliero, secondo le indicazioni del documento programmatico di cui al secondo comma dell'articolo 1.