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LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. 17

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1973, N. 29 " POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 20 maggio 1974

INDICE

Art. 1 - Autorizzazioni di spesa
Art. 2 - Copertura
Art. 3 - Autorizzazione a contrarre mutui
Art. 5 - Riserva di adeguamento alle direttive comunitarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazioni di spesa
In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati articoli della legge regionale anzidetta nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:
a) Art. 2: L.1.900.000.000
b) Art. 3: L.4.600.000.000
c) Art. 8: L.1.500.000.000
In aggiunta al limite d' impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli articoli 2 lettera b) e 3 primo comma della stessa legge, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite d' impegno di lire 650.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d' impegno anzidetto sono determinate in lire 650 milioni per gli esercizi dal 1974 al 1995, in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
In aggiunta al limite d' impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione di prestiti fino ad anni 5 per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche previste dall'articolo 5 della legge regionale suddetta, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relative all'esercizio 1974 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d' impegno sono determinate in lire 200.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1978, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
I contributi verranno erogati con le procedure previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Art. 2
Copertura
Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo precedente, l'amministrazione regionale fa fronte nel modo seguente:
all'onere di cui alle lettere a) e b), pari a complessive lire 6.500.000.000:
quanto a L.2.000.000.000 annue mediante la destinazione a tale fine di quota parte dei fondi attribuiti alla Regione in ciascuno anno ai sensi dell'articolo 9 della legge 16- 5- 1970, n. 281 Sito esterno. Per l'esercizio 1974 la copertura è assicurata mediante la riduzione del fondo di cui al capitolo 75200 secondo la esatta destinazione data a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;
quanto a L.4.500.000.000 annue mediante l'accensione di mutui di pari importo e l'ammortamento degli stessi nei modi e tempi indicati nel successivo articolo 3;
- all'onere di cui alla lettera c), pari a lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi anzidetti, mediante l'accensione di mutui di pari importo e l'ammortamento degli stessi nei modi e tempi indicati nel successivo articolo 3; Sito esterno
all'onere di cui ai limiti d' impegno autorizzati ai sensi del secondo e quarto comma del precedente articolo, pari a complessive lire 850.000.000 per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede:
quanto a L.600.000.000 mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974;
quanto a L.70.000.000 mediante lo storno di fondi per pari importo dal capitolo 66100 del bilancio per l'esercizio 1974;
quanto a L.180.000.000 mediante lo storno di fondi per pari importo dal capitolo 28110 del bilancio per l'esercizio 1974.
Art. 3
Autorizzazione a contrarre mutui
Per il finanziamento di quota parte degli oneri indicati nel precedente articolo, l'amministrazione regionale provvede ad accendere mutui passivi per lire 6.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ad anni 20 ed un tasso che, per la quota di competenza dell'esercizio 1974, non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per i due esercizi successivi, non potrà superare il 10% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.590.000.000 per l'esercizio 1975, in L.1.300.000.000 per l'esercizio 1976, in L.2.010.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino all'esercizio 1994, in L.1.420.000.000 per l'esercizio 1995 ed in lire 710.000.000 per l'esercizio 1996. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall' esercizio 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quarto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.590.000.000 prevista per l'esercizio 1975, di L.710.000.000 prevista per l'esercizio 1976 e di L.710.000.000 prevista per l'esercizio 1977, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Cap.20130 " Mutui per far fronte a spese di investimento per il potenziamento delle strutture zootecniche( cni) - (Titolo V - Categoria I - Rubrica IV)
L.6.000.000.000
PARTE SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.66120 " Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche, in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (Artt. 2 e 4 lr 13- 8- 1973, n. 29) "
+ L.1.900.000.000
Cap.66130 " Contributi in conto capitale ai fini della costruzione, ammodernamento o potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (Artt. 3 e 4 lr 13- 8- 1973, n. 29) "
+ L.4.600.000.000
Cap.66150 " Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (Art. 8 lr 13- 8- 1973, n. 29) "
L.1.500.000.000
Cap.66160 " Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (Artt. 2, 3 e 4 lr 13- 8- 1973, n. 29) "
L.650.000.000
Cap.66170 " Potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino e di attrezzature zootecniche (Art. 5 lr 13- 8- 1973, n. 29) "
L.200.000.000
Variazioni in diminuzione:
Cap.28110 " Manutenzione delle opere bonifica "
L.180.000.000.
Cap.66100 " Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere "
L.70.000.000.
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.600.000.000.
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.2.000.000.000
Art. 5
Riserva di adeguamento alle direttive comunitarie
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione della direttiva comunitaria n. 159/ 72 del 17 aprile 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 maggio 1974

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