Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 10
La Commissione Amministratrice
La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal consiglio regionale.
La commissione amministratrice è costituita con decreto del presidente della regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni;
decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al 1 comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
La commissione può essere sciolta con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.

Espandi Indice