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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 12
Riunioni e deliberazioni della Commissione Amministratrice
Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.
L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.
Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.
La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), e), i), m), p) del precedente articolo 11 sono adottate a maggioranza dei componenti la commissione.

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