LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18
ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974
Art. 15
I Vicepresidenti
La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.
I vicepresidenti sostituiscono, a turno, il presidente in caso di assenza o impedimento.