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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 18
Personale
Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'azienda si avvale di norma di personale regionale comandato ovvero di personale statale messo a disposizione della regione.
Il contingente di personale regionale comandato non può superare, per ciascun livello funzionale, i limiti di cui all'allegata tabella A.
Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.
Alla relativa spesa provvede direttamente, ed a proprio carico, l'azienda la quale è altresì tenuta a versare all'amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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