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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 2
Finalità dell'Azienda
L'azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del consiglio regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, si propone di:
a) contribuire alla difesa del suolo ed al ripristino dell'equilibrio bio - ecologico dei territori sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;
b) assicurare la più efficace funzione protettiva e produttiva dei boschi e dei terreni amministrati;
c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della regione;
d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente nonchè della tecnologia del legno, attuate dagli istituti o enti specializzati;
e) svolgere e coordinare sul piano tecnico le attività vivaistiche, con la possibilità di costituire uno o più vivai regionali di idonee dimensioni, al fine di produrre postime atte al rimboschimento da fornire anche ad enti pubblici e a privati.

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