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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 20
Bilancio dell'Azienda
L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della regione e contestualmente ad esso approvato dal consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

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