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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 21
Finanziamenti
L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della regione;
b) contributi straordinari della regione;
c) eventuali contributi dello Stato;
d) eventuali contributi di enti locali;
e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
g) eventuali altre entrate o contributi.
Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della regione e verranno introitati in apposito capitolo istituito nella parte entrata al titolo III (entrate extra - tributarie).
Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale attraverso la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa (titolo I - sezione 4 - rubrica 4).

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