LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18
ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974
Art. 22
Servizio di Tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'azienda, affidato ad un istituto di credito con deliberazione della commissione amministratrice, è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria della regione e al relativo regolamento di attuazione 28 luglio 1973, n. 27, in quanto applicabili.