LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18
ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974
Art. 25
All'esclusiva esecuzione delle opere silvo - pastorali e di sistemazione idraulico - estensiva, sui terreni affidati alla sua gestione, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.
Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta, si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.