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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 5
Gestione di altri beni appartenenti ad Enti pubblici o a privati
L'azienda può assumere la gestione di parchi naturali, riserve naturali, oasi faunistiche e in genere di aree protette per la conservazione della natura appartenenti ad enti pubblici o a privati, qualora ne sia espressamente richiesta e sempre che non agiscano in loco aziende speciali consorziali per la gestione di patrimoni silvo - pastorali o enti pubblici ai quali detta gestione possa essere affidata, e che accettino la gestione stessa.

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