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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Art. 6
Gestione di altri beni appartenenti ad Enti pubblici o a privati
Quando motivi d' ordine tecnico - amministrativo richiedano una gestione unitaria, l'azienda può assumere la gestione di beni silvo - pastorali appartenenti alle regioni limitrofe, sulla base di apposite convenzioni tra le regioni interessate.
L'azienda può altresì sempre sulla base di apposite convenzioni e in attesa che si costituiscano le aziende speciali consorziali, assumere la gestione dei beni silvo - pastorali di comuni, di province, di altri enti e di privati nonchè attuare opere di rimboschimento e di miglioramento silvo - pastorale dei loro terreni.

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