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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 20

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' ITTICOLTURA VALLI COMACCHIO SPA( SIVALCO) PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA PER IL RAZIONALE SVILUPPO DELLA ITTICOLTURA NELLE RESIDUE VALLI DI COMACCHIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 29 maggio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere alla " Società Itticoltura Valli di Comacchio - società per azioni - SIVALCO ", istituita a norma della legge regionale 25 febbraio 1973 n. 13, la somma di lire 50.000.000 (cinquantamilioni) da destinare alla redazione di un primo lotto dei progetti esecutivi, sulle aree di immediata disponibilità, in attuazione del progetto generale di massima per le opere e gli impianti necessari per assicurare il razionale sviluppo della itticoltura nelle residue valli di Comacchio.
Art. 2
I progetti suddetti dovranno proporsi la finalità di elevare la produttività delle valli in questione ad almeno trentamila quintali di pesce per anno, prevedendo per gli allevamenti l'impiego delle strutture e delle tecniche più avanzate, in un equilibrato rapporto di costi e di benefici. In particolare i progetti dovranno considerare:
a) che gli impianti dovranno essere strutturati in settori intensivi, semintensivi ed estensivi, a seconda della vocazione e delle naturali caratteristiche idrobiologiche che presentano le varie aree costituenti le residue valli di Comacchio;
b) che a breve termine potranno essere disponibili avanotti di specie pregiate riprodotti artificialmente e che di ciò dovrà essere tenuto debito conto nel dimensionamento dei vari settori di allevamento specializzato;
c) che per i settori intensivi è necessario prevedere opere per la riciclatura dell'acqua marina da utilizzarsi nel caso di inquinamento del mare litoraneo;
d) che per i settori semintensivi ed estensivi è fondamentale lo studio della movimentazione delle masse d' acqua e dei sistemi di pesca.
Art. 3
I progetti esecutivi dovranno essere consegnati alla Regione entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.
La società SIVALCO è comunque tenuta a sottoporre, quali dati intermedi, varie soluzioni possibili, sulle quali si dovrà espremere la Regione per le scelte finali operative.
La liquidazione delle spese avverrà in seguito alla presentazione di regolare rendiconto, debitamente documentato e con il riconoscimento delle spese generali non documentabili o non specificatamente imputabili nella percentuale forfettaria dell'8% del consuntivo medesimo. L'importo complessivo non potrà in alcun caso superare l'ammontare massimo fissato in lire 50 milioni.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad effettuare gli adempimenti amministrativi necessari nonchè a provvedere ad erogare alla società SIVALCO a titolo di acconto a fondo spese la somma di lire 30 milioni al momento della stipula della convenzione.
Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio stesso, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
variazione in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000
variazione in aumento:
Cap.69810 " Contributo alla Società Itticoltura Valli di Comacchio - SIVALCO -
SpA per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti per lo sfruttamento ittico delle valli di Comacchio " ( cni) (titolo II - sezione 4a - categoria 11a - rubrica 8a)
L.50.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 maggio 1974

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