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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 21

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1973, N. 42 " PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E INFORMATIVE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 29 maggio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 " Promozione di attività culturali e informative ", è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L.200 milioni.
Art. 2
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo della somma di L.200 milioni dal fondo di cui al capitolo 48100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974, a favore del capitolo 13150 già allocato " per memoria " sullo stato di previsione della spesa del bilancio stesso.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.200.000.000
Variazioni in aumento:
Cap.13150 " Interventi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura "
L.200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 maggio 1974

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