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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1974, n. 23

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI LUIGI EINAUDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 21 giugno 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nella ricorrenza del centenario della nascita di Luigi Einaudi e al fine di onorarne la figura e celebrarne l'opera, promuove un programma ufficiale di iniziative con lo scopo di approfondire l'apporto del pensiero e dell'opera dello statista scomparso alla vita politica, al progresso economico, sociale e civile del nostro paese, con particolare riferimento ai temi dello Stato, dell'Europa, delle Regioni e delle Autonomie locali.
Art. 2
Per la diffusione ed attuazione del programma di cui al precedente articolo, è costituito un " Comitato regionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi ". Spettano al Consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti il Comitato.
Del Comitato farà parte il presidente della Fondazione Einaudi di Torino, presso la quale è depositato il patrimonio bibliografico ed archivistico dello statista.
Il presidente della Regione, o un suo delegato, presiede il Comitato.
Il Comitato resta in vita per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle finalità della presente legge.
Art. 3
Spetta in particolare al Comitato:
a) promuovere ricerche e pubblicazioni sul pensiero e l'opera di Luigi Einaudi con particolare riferimento ai temi dell'Europa, dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali;
b) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna e compatibile con l'ammontare del finanziamento concesso dalla legge.
Spetta, infine, al Comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso approvate.
Art. 4
Per la realizzazione delle iniziative, di cui alla presente legge, è stanziata la somma di lire 20 milioni.
A tale onere la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1974 ed il prelievo di pari importo dal capitolo 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ".
Art. 5
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Cap.08520 " Spese per le iniziative del Comitato regionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi " ( cni) (Titolo I - Sezione I - Categoria III - Rubrica V)
L.20.000.000
Variazione in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.20.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 giugno 1974

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