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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 luglio 1974, n. 24

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 2 luglio 1974

Art. 3
L'esecuzione dei lavori di elettrificazione agricola, di cui alla presente legge, si realizza attraverso convenzioni da stipularsi tra l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) o le Aziende municipalizzate operanti nel settore e la Regione Emilia - Romagna.
Le convenzioni fissano la ripartizione dei rispettivi oneri di spesa.
La quota a carico della Regione sarà pari al 60% per gli allacciamenti, elevata al 65% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, modificata dalla legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno, ed al 50% per il potenziamento degli impianti esistenti.

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