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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 luglio 1974, n. 24

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 2 luglio 1974

Art. 6
Sulla base delle convenzioni previste all'articolo 3, l'ENEL o le Aziende municipalizzate provvederanno alla redazione dei progetti esecutivi inerenti ai programmi d' intervento di cui al precedente articolo.
Tali progetti comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione, nelle zone rurali, dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura e delle attività connesse, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze nonchè la determinazione del relativo onere finanziario.
Sulla base della spesa prevista per ciascun progetto esecutivo, l'Ente, o il Comitato, che ha predisposto il programma di intervento, determinerà l'ammontare della spesa residua che rimane a carico dei singoli utenti e acquisirà il conseguente impegno finanziario degli interessati.
L'Ente, o il Comitato, di cui al comma precedente, provvederà al riscontro ed alla approvazione dei progetti esecutivi e ad assumere l'impegno a carico del bilancio regionale nei limiti delle somme accreditate ai sensi del precedente articolo 4. L'Ente o il Comitato comunicano all'ENEL o alle Aziende municipalizzate il nulla- osta per l'inizio dei lavori.

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