Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 25

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1973, N. 35 " INTERVENTI PUBBLICI DI RIMBOSCHIMENTO, DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 luglio 1974

INDICE

Art. 2 - Copertura finanziaria
Art. 3 - Variazione al bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione edraulico - forestale nell'ambito del territorio regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35, è autorizzato, per l'esercizio 1974, lo stanziamento della somma di Lire 2.800.000.000.
Detti interventi saranno attuati secondo la normativa degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale sopra citata, salvo quanto disposto nel successivo comma.
I programmi d' intervento, di cui all'articolo 2 della predetta legge, saranno approvati dal consiglio regionale tenuto conto delle eventuali proposte programmatiche di intervento avanzate, per il territorio di rispettiva competenza, dalle comunità montane e dal comitato circondariale di Rimini nonchè, per la residua parte del territorio, dalle Province.
Art. 2
Copertura finanziaria
Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive lire 2.800.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e d' interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.230.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, l'operazione finanziaria di cui al 1 comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel 5 comma o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di lire 230.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 3
Variazione al bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.20110 " Mutui per il finanziamento di interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva e per le spese di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 " ( cni) - (Titolo V - Categoria 1a - Rubrica 4a: " Mutui per il finanziamento di investimenti nel campo economico ")
L.2.800.000.000
Cap.67150 " Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva e per le opere di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 "
L.2.800.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1974

Espandi Indice