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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 31

INTEGRAZIONE DEL FONDO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1973, N. 19 " CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 29 luglio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il limite d' impegno per l'esercizio 1974, per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973 n. 19, già fissato in L.150.000.000 dall'articolo 7 della stessa legge, viene elevato a lire 350.000.000.
Art. 2
Per effetto della modificazione integrativa introdotta con l'articolo 1 della presente legge, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dal 1973 al 1985 per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e della presente legge, in dipendenza dei limiti di impegno autorizzati con le leggi stesse, risultano così determinate: L.350.000.000 per l'esercizio 1973 L.700.000.000 per l'esercizio 1974 L.900.000.000 per l'esercizio 1975 L.1.100.000.000 per l'esercizio 1976 L.1.100.000.000 per l'esercizio dal 1977 al 1982 L.750.000.000 per l'esercizio 1983 L.400.000.000 per l'esercizio 1984 L.200.000.000 per l'esercizio 1985
Alla iscrizione del maggior limite d' impegno di L.200.000.000, sul capitolo 70120 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.70120 " Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine "
L.200.000.000
Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.200.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 luglio 1974

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