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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 10
Compiti del comitato scientifico
Spetta al comitato scientifico:
a) elaborare ipotesi generali di ricerca e sperimentazione;
b) proporre i programmi generali dell'istituto e i relativi piani annuali di attività;
c) proporre la costituzione di gruppi di ricerca, anche su iniziativa del direttore, nonchè conferire incarichi di ricerca, studio o consulenza, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell'istituto e al perseguimento degli obbiettivi del piano di attività;
d) affidare a propri membri compiti di coordinamento nell'attuazione dei singoli piani di attività.

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