LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974
Art. 11
Direttore
Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i membri del comitato scientifico, su indicazioni del comitato stesso fino ad un massimo di tre nominativi.
L'incarico ha la durata di un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente in conformità all'articolo 5, lettera f).