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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 12
Compiti del direttore
Spetta al direttore:
a) coordinare l'attività del comitato scientifico presiedendone le riunioni;
b) svolgere attività di coordinamento e di propulsione della ricerca e dei servizi tecnico - scientifici dell'istituto, nonchè di esecuzione, per quanto di propria competenza, delle deliberazioni degli organi dell'istituto stesso;
c) promuovere e curare la realizzazione dei piani, programmi, ricerche e sperimentazioni approvati dagli organi competenti;
d) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge ed eventualmente dal regolamento di cui al successivo articolo 15, e quando ne sia richiesto dagli organi dell'istituto o dal comitato scientifico;
e) partecipare, quando non vi siano motivi di incompatibilità da valutarsi in relazione all'oggetto in discussione, alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere, sui vari argomenti, il proprio parere;
f) suggerire iniziative, avanzare proposte per eventuali piani e programmi di ricerche e di sperimentazioni da sottoporre al comitato scientifico e collaborare nella determinazione del programma generale e di attività dell'istituto;
g) proporre al consiglio d' amministrazione la organizzazione dei servizi tecnico - scientifici dell'istituto e sovraintendere alla medesima;
h) redigere annualmente una relazione sull'attività svolta da inviare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al consiglio d' amministrazione e al comitato scientifico.

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