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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 14
Controlli
Copia delle deliberazioni del consiglio d' amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della regione entro tre giorni dalla loro adozione.
Il presidente della regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.
Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.
Le funzioni del presidente della regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate, con proprio atto, a un assessore.
Il regolamento e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le variazioni nonchè quelle relative ai programmi generali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla regione entro il 10 settembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

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