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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 15
Regolamento e personale
Il regolamento dell'istituto, approvato dal consiglio d' amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e ratificato dal consiglio regionale, determina e detta:
a) le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'istituto;
b) la pianta organica e le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente equiparato, ove la natura del rapporto lo consenta, a quello dei dipendenti della regione;
c) le norme per la revoca o la sostituzione previste dall'articolo 13 della presente legge;
d) eventuali altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'istituto.
Personale della regione può essere comandato presso l'istituto con deliberazione della giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla presidenza del consiglio, con deliberazione della giunta regionale adottata d' intesa con l'ufficio di presidenza.
L'istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla regione.

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