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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 16
Esercizio finanziario, bilanci
L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo è presentato entro il 31 luglio dal consiglio d' amministrazione dell'istituto al consiglio regionale per la ratifica, che deve avere luogo entro il 30 settembre successivo.
Il bilancio consuntivo è presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo dal consiglio d' amministrazione dell'istituto al consiglio regionale per la ratifica, che deve aver luogo entro il 31 maggio successivo.
Il bilancio consuntivo contiene la descrizione e la motivazione dei residui attivi e passivi.
I rilievi in sede di ratifica del bilancio devono essere deliberati dal consiglio regionale e sono comunicati senza ritardo al consiglio d' amministrazione dell'istituto, che vi si deve adeguare.

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