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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 17
Mezzi finanziari
L'istituto provvede alle spese per la sua attività:
a) con il contributo annuo della regione Emilia - Romagna;
b) con eventuali contributi, donazioni e lasciti di altri enti pubblici e di soggetti privati;
c) con eventuali proventi derivanti dall'attività dell' istituto.
Il fondo iniziale di dotazione dell'istituto è messo a disposizione dalla regione Emilia - Romagna.
L'ammontare del fondo di dotazione, di cui al precedente comma, è fissato, per l'esercizio 1974, nell' importo di L.150.000.000. A tale onere la regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.
Il contributo annuo di funzionamento è stabilito, per gli anni 1975/ 77, in ragione di L.200.000.000 per ciascun esercizio. L'entità del contributo per gli esercizi successivi al 1977 sarà determinata con legge di bilancio. A partire dal 1975 verrà iscritto nello stato di previsione della spesa un apposito capitolo relativo alla concessione del contributo annuo di finanziamento.
Alla maggiore spesa di L.50.000.000 dell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, si fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune spettante pro- quota alla regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.

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