LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974
Art. 18
Variazioni di bilancio
Al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni: | |||||
PARTE SPESA | |||||
Variazioni in diminuzione: | |||||
Cap.48100 | " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " | ||||
L.150.000.000 | |||||
Al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni: | |||||
Cap.11650 | " Fondo iniziale di dotazione per l'istituto regionale di psicopedagogia dell' apprendimento " - (Titolo I - Sezione II - Categoria 4a - Rubrica 2a) -(cni) | ||||
L.150.000.000 |
NORME TRANSITORIE
I
Nella prima applicazione della presente legge il consiglio regionale, con votazioni separate, nomina il direttore dell'istituto su proposta della giunta, e dodici membri del comitato scientifico.
II
In pendenza dell'attuazione del regolamento di cui al precedente articolo 15, i mandati saranno validi con la sola firma del presidente.