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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 2
Attività
Per la realizzazione dei fini di cui al precedente articolo, l'istituto:
a) stabilisce rapporti con facoltà universitarie, istituti scientifici e culturali di carattere nazionale o internazionale e con ogni istituzione sociale che operi nel campo scientifico in generale e in particolare della formazione professionale e della istruzione;
b) svolge e finanzia ricerche su temi specifici, anche su richieste di enti ed associazioni, purchè tali temi rientrino nelle finalità dell'istituto stesso;
c) promuove iniziative per la divulgazione e la conoscenza delle metodologie e dei risultati conseguiti nei vari settori di ricerca;
d) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario o, comunque, utile nel campo dell'insegnamento e dell'apprendimento;
e) opera in collaborazione con gli enti locali, d' intesa con la scuola statale, per l'attuazione di sperimentazioni didattiche;
f) stabilisce rapporti, su richiesta degli enti locali, con organismi dagli stessi enti costituiti, operanti in settori che abbiano attinenza con le finalità dell'istituto;
g) collabora ad iniziative promosse dai distretti scolastici su richiesta degli stessi;
h) promuove ed organizza seminari, sperimentazioni, corsi, convegni;
i) provvede per ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi dell'istituto stesso.

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