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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 4
Consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione è composto di tredici membri, tra i quali di diritto il presidente dell' istituto, eletti dal consiglio regionale, dei quali cinque espressi dalla minoranza consiliare. I membri durano in carica cinque anni.
Il consiglio d' amministrazione è presieduto e convocato dal presidente dell'istituto. Può altresì essere convocato su iniziativa di almeno quattro dei suoi membri o per atto del presidente della regione.
Il consiglio d' amministrazione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, viene disposto lo scioglimento del consiglio d' amministrazione, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il normale funzionamento dell'istituto.
Lo scioglimento del consiglio d' amministrazione comporta la decadenza di tutti gli organi dell'istituto.
Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell' istituto.
Gli organi disciolti devono essere ricostituiti entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento.

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