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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 5
Compiti del consiglio d' amministrazione
Spetta al consiglio d' amministrazione:
a) nominare nel proprio seno due vicepresidenti;
b) nominare il direttore dell'istituto fra i membri del comitato scientifico e designare la persona che, di volta in volta, sostituirà il direttore in caso di sua assenza o impedimento;
c) predisporre e deliberare il regolamento di cui al successivo articolo 15;
d) deliberare i programmi generali di ricerca e di sperimentazione nonchè i singoli piani di attuazione dell'istituto proposti dal comitato scientifico e inviarli per l'approvazione del consiglio regionale;
e) predisporre e deliberare, sulla base dei programmi di attività, i bilanci preventivi; predisporre e deliberare i bilanci consuntivi e rendere conto della situazione patrimoniale;
f) deliberare su ogni questione attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituto e approvare i conferimenti di incarichi e consulenze proposti dal comitato scientifico;
g) deliberare sul contratto relativo alla nomina del direttore;
h) deliberare i contratti relativi a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'istituto e che comportino specifici finanziamenti;
i) deliberare i compensi per collaboratori e consulenti esterni della cui opera l'istituto intenda avvalersi;
l) compilare una relazione generale annuale sull'attività dell'istituto, da inviare all'assessore regionale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo;
m) deliberare sulla accettazione di donazioni o lasciti a favore dell'istituto nonchè in materia di vendita e acquisti di beni immobili e, nei casi previsti dal regolamento, dei beni mobili;
n) deliberare in materia di liti attive e passive, di transazioni e di arbitrati;
o) deliberare, su proposta del direttore, l'organizzazione dei servizi tecnico - scientifici dell'istituto;
p) deliberare, in generale, su tutte le materie che non siano attribuite alla competenza di altri organi dell'istituto;
q) instaurare rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività attinenti alle finalità dell'istituto e, in particolare, con le università.
Alla attività amministrativa dell'istituto è preposto un segretario d' amministrazione.

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