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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 6
Presidente
Il presidente dell'istituto è eletto dal consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 dello statuto della regione Emilia - Romagna. Il presidente dura in carica cinque anni.

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