LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974
Art. 6
Presidente
Il presidente dell'istituto è eletto dal consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 dello statuto della regione Emilia - Romagna. Il presidente dura in carica cinque anni.