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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 7
Compiti del presidente
Al presidente dell'istituto sono demandati i seguenti compiti:
a) convocare e presiedere il consiglio d' amministrazione;
b) rappresentare l'istituto nei rapporti esterni ed in giudizio;
c) sovraintendere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'istituto;
d) stipulare i contratti dell'istituto; firmare i mandati unitamente al funzionario che assumerà, in base al regolamento di cui all'articolo 15, i compiti amministrativi;
e) designare uno dei due vicepresidenti con l'incarico di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

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