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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Art. 9
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composto di tredici membri eletti dal consiglio regionale, cinque dei quali espressi dalla minoranza.
I membri devono essere scelti fra persone di riconosciuta competenza scientifica in relazione agli scopi dell'istituto.
Il comitato è convocato dal direttore dell'istituto di propria iniziativa o quando lo richiedono almeno sette dei suoi membri. Il comitato può essere altresì convocato dal presidente dell'istituto.

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