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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974

Art. 1
Allo scopo di promuovere, nella prospettiva della riforma sanitaria, un intervento pubblico tendente ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed un' adeguata tutela della maternità, viene istituito, a partire dall'esercizio 1974, un fondo regionale annuo in favore dei comuni, per indennità alle coltivatrici dirette in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico e per iniziative di tutela della maternità.
Tali indennità sono integrative dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno. Il fondo è fissato in L.230.000.000 annuali.
Le somme non utilizzate alla fine di ciascun esercizio sullo stanziamento di competenza possono essere utilizzate per lo stesso fine nell'esercizio immediatamente successivo, in aggiunta allo stanziamento di bilancio corrispondente.

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