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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974

Art. 3
Alle aventi diritto viene corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera integrativa dell'assegno di natalità previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno, fino a raggiungere l'80% del reddito medio giornaliero, il cui ammontare è stabilito ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della citata legge n. 1204.
In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, viene erogata una analoga indennità pari ai tre quinti integrativi della somma corrisposta alle partorienti ai sensi del comma precedente.

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