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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974

Art. 4
In conformità agli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge, i comuni, previi accordi con le casse mutue a cui compete per legge l'assistenza sanitaria, devono assicurare alle gestanti l'effettuazione di almeno tre consulenze ostetriche nel corso del terzo, sesto e nono mese di gravidanza.
I comuni, avvalendosi del proprio personale ostetrico, devono inoltre promuovere, anche tramite i consorzi socio - sanitari, iniziative di educazione psico - profilattica, di igiene della gravidanza e di preparazione al parto.

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