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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974

Art. 5
L'indennità di cui al precedente articolo 3 viene corrisposta in unica soluzione alle aventi diritto da parte dei comuni di residenza, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi entro novanta giorni dall'avvenuto parto o aborto, al sindaco del comune.
Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto, di cui al regio decreto - legge 15 ottobre 1936 n. 2128, e, in caso di aborto, un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell' aborto.
Il comune provvede d' ufficio all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, per la corresponsione dell'indennità.

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