Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974

Art. 6
Le somme erogate vengono rimborsate ai comuni ogni sei mesi dall'amministrazione regionale, che vi provvede con deliberazione della giunta regionale.
A tal fine, i comuni inviano alla giunta regionale il rendiconto dei pagamenti effettuati, gli elenchi delle lavoratrici alle quali è stata erogata l'indennità nonchè un resoconto dell'attività svolta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge.
Le somme rimborsate ogni sei mesi ai comuni saranno aumentate del 6% per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.

Espandi Indice