LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34
INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974
Art. 7
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi successivamente al primo aprile 1974 e cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale o regionale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all'articolo 1 un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.
Per gli eventi verificatisi tra il 1 aprile 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 5 decorre da quest' ultima data.